Titolo I: Costituzione, denominazione,
marchio, colori sociali, sede e durata.
Art. 1) Sotto la denominazione "Comitato Sagra
Pie' Fritta" sorta nel 1957 è costituita formalmente
un'associazione retta dal presente statuto.
Art. 2) L'Associazione ha come segno marchio il distintivo
come sopra riportato che consiste in un disegno rappresentante
una mano che regge una padella mentre fa saltare una
"piè fritta" di colore giallo raffigurata
con occhi e bocca e sovrastante la scritta di colore
azzurro-blu sfumato "Lunedì di Pasqua".
Tale disegno è posto all'interno di un cerchio dallo
sfondo azzurro tenue bordato di nero. Lungo il perimetro
interno di tale cerchio sono poste le seguenti scritte
di colore azzurro-blu sfumato: nella parte superiore
"sagra Pié Fritta", nella parte inferiore
"FONTANELICE". I colori sociali sono il
bianco e l'azzurro, colori con i quali viene addobbato
il paese il giorno della sagra.
Art. 3) L'Associazione ha sede in Fontanelice.
Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.
Titolo II: Finalità e Scopi.
Art. 5) L'Associazione non persegue fini di lucro,
neppure indiretto, ed ha per scopo la promozione e
l'organizzazione della "Sagra della Pie' Fritta"
che si terrà ogni anno il "Lunedì di Pasqua"
o, in caso di maltempo, la domenica successiva.
- L'associazione intende inoltre salvaguardare, promuovere,
favorire e sviluppare iniziative destinate a far conoscere
i valori storici, culturali, folcloristici e turistici
di Fontanelice e della Valle del Santerno.
- Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione
si avvarrà in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei
propri associati e di ogni altro strumento utile al
raggiungimento dei propri scopi e, in particolare,
della collaborazione con gli Enti Locali e territoriali
preposti.
- L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività
utile al raggiungimento dei propri scopi.
Essa potrà associarsi ad altre organizzazioni aventi
finalità affini o analoghe e potrà, tramite la sua
rappresentanza, partecipare ad altre manifestazioni
popolari.
Art. 6) L'Associazione è apolitica e aconfessionale.
Titolo III: Patrimonio - Risorse Economiche - Bilancio.
Art. 7) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito
da:
♦ Attrezzature ed accessori vari, necessari per l'allestimento
della sagre;
♦ Avanzi di gestione e ogni altra somma, liberalità
o provento, versati in apposito c/c bancario.
Art. 8) Le risorse economiche sono costituite da:
♦ entrate ottenute in occasione della Sagra della
Pie' Fritta o da altre eventuali manifestazioni;
♦ Contributi volontari e donazioni;
♦ Contributi da Enti Pubblici e privati cittadini;
♦ Eventuali quote associative;
Art. 9) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
di ogni anno. Entro il 28 febbraio il Comitato Direttivo
sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo
all'anno precedente.
Art. 10) Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione
dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione
delle attività di cui all'art. 5 o a iniziative ed
esigenze cittadina.
Titolo IV: Associati e disciplina del rapporto associativo.
Art. 11) Possono far parte dell'Associazione tutte
le persone fisiche che ne condividono gli scopi, i
progetti e le finalità e si impegnano al raggiungimento
degli stessi. Non possono aderire altre Associazioni
o Enti.
Art. 12) L'iscrizione può avvenire dietro richiesta
scritta o nel corso dell'Assemblea di chiusura dell'esercizio
ed ha durata annuale. Il nome dell'associato viene
trascritto in apposito registro. L'associazione può
predeterminare una quota associativa.
Gli associati godono degli stessi diritti e sono soggetti
agli stessi doveri.
Art. 13) Ciascun associato è tenuto ad osservare
le disposizioni del presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e deliberazioni degli organi dell'Associazione.
Le prestazioni e le attività libere e volontarie degli
associati sono rese a titolo gratuito.
Titolo V: Organi Sociali.
Art. 14) Gli organi e le cariche dell'Associazione
sono:
♦ L'Assemblea dei soci
♦ Il Comitato Direttivo
♦ Il Presidente
♦ Il Presidente Onorario
Inoltre, se e qualora l'Assemblea dei Soci ne ravvisi
l’opportunità della costituzione e nomina, in relazione
alle dimensioni ed agli impegni dell’Associazione,
♦ Il Collegio dei Revisori
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Titolo VI: L'Assemblea.
Art. 15) L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
E' Convocata dal Comitato Direttivo almeno due volte
l'anno:
a. entro il 28 febbraio per la chiusura dell'esercizio
sociale, per discutere ed approvare il rendiconto
economico e finanziario, per suggerimenti inerenti
l'organizzazione della sagra successiva, per la nomina
del Comitato Direttivo e del suo Presidente, per deliberare
sulle eventuali modifiche statutarie o su quanto altro
a lei demandato dalla legge o dallo Statuto;
b. 90 giorni dopo la sagra per la presentazione della
relazione esplicativa sul risultato dell'evento.
Art. 16) L'Assemblea viene convocata dal Comitato
Direttivo mediante avviso affisso presso la sede sociale,
nella bacheca comunale e presso i pubblici servizi
del Comune di Fontanelice, almeno 5 giorni prima della
convocazione.
Art. 17) L'Assemblea è regolarmente costituita, in
prima convocazione con l'intervento della maggioranza
dei soci, e, in seconda convocazione, qualsiasi sia
il numero degli intervenuti. Le delibere dell'Assemblea
sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti
dei Soci presenti.
Art. 18) Il metodo di votazione è per alzata di mano.
Su richiesta di un associato il metodo di votazione
potrà svolgersi per appello nominale o a scrutinio
segreto, se così deciderà la maggioranza dei presenti.
Art. 19) Ogni associato ha diritto ad un voto e può
farsi rappresentare da altro associato mediante delega
scritta.
Titolo VII: Comitato Direttivo.
Art. 20) Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente
e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri, eletti
dall'Assemblea. Essi durano in carica 2 anni e sono
rieleggibili.
Art. 21) Il Comitato Direttivo al proprio interno
elegge: il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno
o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo
coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati;
i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima
assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino
alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Art. 22) Il Comitato Direttivo è investito di tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione
di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio
consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Determina le eventuali quote associative e stabilisce
le modalità ed iniziative da svolgere per il reperimento
dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie
di gestione.
Art. 23) Il Comitato Direttivo delibera validamente
solo con la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a semplice maggioranza e in
caso di parità di voto prevale il voto del Presidente
o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. E'
convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da
un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni
prima della riunione, mediante affissione presso la
sede sociale, nella bacheca comunale. In caso di urgenza
la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione
telefonica almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione.
Titolo VIII: Presidente.
Art. 24) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento
il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Ente
di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle
delibere del Comitato Direttivo.
Titolo IX: Presidente Onorario.
Art. 25) Il Comitato Direttivo potrà eleggere un
Presidente Onorario scelto al di fuori del comitato
stesso fra le persone benemerite per il loro continuo
e fattivo apporto alla buona riuscita della sagra.
Titolo X: Scioglimento.
Art. 26) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere
deliberato dall'Assemblea degli Associati che ne fisserà
le modalità della liquidazione e della devoluzione
del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità
analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.
662/96 e salvo diversa disposizione imposta dalla
Legge vigente al momento dello scioglimento.
Titolo XI: norma di rinvio
Art. 27) Per quanto non previsto dal presente Statuto
si fa riferimento alle norme del C.C. e alle Leggi
in materia.